Violenza e molestia sessuale: la Cassazione delinea i confini

Violenza e molestia sessuale: la Cassazione delinea i confini
Cassazione penale , sez. III, sentenza 04.10.2012 n° 38719

 

Se il corteggiamento molesto si estrinseca mediante gesti a sfondo sessuale ed allusioni si può trasformare in tentativo di violenza sessuale, nel caso in cui la vittima non abbia possibilità di fuga. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 4 ottobre 2012, n. 38719.

Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale.Il reato di molestia sessuale (art. 660 c.p.) è, invece, integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale.E’ configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale, secondo i giudici di legittmità, quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

Nel caso di specie, l’imputato non si era limitato a meri atti di corteggiamento invasivo, avendo omesso di aprire la porta del mezzo di trasporto da lui condotto e, allungandosi, impedendo il passaggio alla donna, afferrandola per la gamba nell’intento di trattenerla. Un tale comportamento materiale, accompagnato dai strani movimenti con la lingua, toccamento dei propri pantaloni, e dalle parole oscene pronunciate come “mi diventa grosso e duro”, denotava senza alcun dubbio l’intento di appagamento del proprio desiderio, violando nel contempo, la sfera di autodeterminazione sessuale della donna.

DA Associazione Diritto in Rosa (ANTIVIOLENZA)