Femminicidio: un male da combattere

 

FEMMINICIDIO DI MARILENA NARDI

Femminicidio: un male da combattere (Disegno di Marilena Nardi)

La nascita del termine “femminicidio” è opera di Marcela Lagarde, studiosa femminista del Centro America che sviluppò il concetto per indicare la violenza sociale contro le donne, anche quella delle Istituzioni che, pur essendone obbligate, non si attivano per proteggerle.

Oggi il termine femminicidio è utilizzato per indicare l’uccisione della donna in quanto donna.

Nella “violenza di genere” viene riprodotto un meccanismo di oppressione delle donne causato dalla storica concezione di diseguaglianza tra uomo e donna. Purtroppo il fenomeno è aggravato dalla disattenzione e dal silenzio sociale storici.

Merita un cenno la storica sentenza “Campo algodonero”, emessa dalla Corte interamericana per i diritti umani nel 2009, in occasione del giorno di commemorazione della firma della Dichiarazione universale sui diritti umani.

Per la prima volta nella storia della Corte interamericana a presiedere l’organo giudicante fu una donna, il magistrato Cecilia Medina Quiroga.

Con tale sentenza, per la prima volta nella storia, uno Stato veniva dichiarato responsabile per i femminicidi avvenuti all’interno del suo territorio.

Al femminicidio veniva riconosciuta identità giuridica propria quale omicidio di una donna per motivi di genere.

Veniamo al nostro ordinamento interno.

Da più parti è stata già avanzata la proposta di istituire un reato ad hoc: il reato di femminicidio. L’intento è lodevole, forse però inutile: nel nostro ordinamento esistono già strumenti giuridici volti alla tutela della vita delle persone.

Vediamo quali sono.

In primis troviamo la generica previsione contenuta nell’art. 575 del codice penale che disciplina l’omicidio.

Un passo in avanti è stato fatto con l’entrata in vigore della legge 38 del 2009 che ha introdotto il reato di “stalking” (letteralmente significa ‘fare la posta’) mediante l’istituzione dell’art. 612 bis del codice penale per cui “chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale o propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa”.

L’art. 581 del codice penale punisce chiunque commetta il reato di “percosse”.

L’art. 582 del codice penale disciplina e sanziona il reato di “lesioni personali”.

Altro strumento giuridico è costituito dalle cosiddette “circostanze aggravanti” del reato: sia le circostanze cosiddette “comuni” previste dall’art. 61 del codice penale (la n.4 riguardo la crudeltà del delitto e la n.11 riguardo il fatto commesso nell’ambito di relazioni domestiche), sia le circostanze “specifiche” previste dall’art. 576 del codice penale (es. atti persecutori precedenti l’omicidio).

A ben vedere, dunque, il nostro codice penale garantisce ampia tutela alle varie forme di reato commesso a danno della vita, della salute, dell’integrità psico-fisica della persona umana in genere.

Ciò che deve assolutamente rafforzarsi è il coraggio delle vittime e di coloro che, attraverso le vittime, vivono questa situazione, di denunciare o querelare quegli uomini che pervasi da delirio di onnipotenza comunicano con le donne attraverso la violenza – sia essa fisica che verbale – nella convinzione che esse siano inferiori a loro.

Incentivo alla denuncia sarebbe la garanzia prestata dalle Istituzioni e dalle Forze dell’Ordine che le donne coraggiose non vengano lasciate sole ma accompagnate da figure di riferimento in tutto il loro percorso!

Troppo spesso le donne pagano con la loro vita il prezzo di una vita libera da ogni tipo di costrizione.

Oggi più che mai, raggiunto un certo grado di cultura, è necessario e doveroso fermare la mano assassina dell’uomo!

Fonte https://www.facebook.com/pages/StalkingTutela-Legale/728971317119075

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